PREMESSA

Con la pubblicazione del D. Lgs. N°102/2014 che applica la direttiva europea “012/27/UE, si è

finalmente data una struttura ad una tematica importante come la contabilizzazione del calore, che

farà luce su alcune questioni delicate per quanto riguarda in particolare edifici residenziali con

impianto centralizzato. Difatti, questa legge stabilisce che ognuno paga ciò che consuma grazie ad

appositi ripartitori installati sui caloriferi che calcolano il consumo effettivo.

Questo nuovo sistema cambierà drasticamente il modo in cui si ripartisce il costo del riscaldamento per le varie unità

immobiliari, rendendo di fatto illegale l’applicazione del coefficiente correttivo alla quota di

ripartizione imputata alle unità immobiliari con con possibile dispersione termica nonostante la

stessa superficie calpestabile di altre unità dello stesso complesso. Questo coefficiente correttivo è

spesso stato causa di malumori e contestazione da parte di chi si è visto aumentare notevolmente la

propria quota. In questa fase è fondamentale che un amministrazione abbia dei dati precisi da

esporre ai condomini e che tutta la procedura che porta al dato di consumo sia affidato ad un

tecnico specializzato che seguo passo per passo il rilievo e possa fare da consulente unico

dell’amministrazione. Purtroppo ancora oggi diversi soggetti si occupano delle varie fasi di rilevo

generando spesso incongruenze e rilevamenti erronei. La nuova legge inoltre, impone sanzioni in

mancanza di applicazione della nuova normativa ai soggetti che stabiliscono tipo di

contabilizzazione, bollettazione e gestione, ovvero amministratore, condomini e gestore degli

impianti.

IL D. LGS. N° 102/2014

Gli aspetti principali del decreto per quanto riguarda la contabilizzazione sono:

1. Gli edifici che hanno un impianto centralizzato per il riscaldamento dell’acqua calda

sanitaria e del rinfrescamento estivo, la bollettazione e la fatturazione devono essere

emesse per ogni utente (unità immobiliare). La fatturazione diretta dell’utente da parte

del fornitore è un’importante innovazione nel settore per cui vale la pena verificare come il

legislatore intenda procedere in futuro a riguardo.

2. Gli strumenti di rilevazione per la contabilizzazione dovranno essere installati entro il 31

dicembre 2016 senza alcun tipo di proroga dato che il termine è fissato dalla norma

europea.

3. Ove sarà possibile, bisognerà installare conta-calorie diretti (distribuzione orizzontale), in

caso non fosse possibile si provvederà con dei conta-calorie indiretti (ripartitori dei

consumi), quest’ultimo in genere viene installato dove si ha una distribuzione delle

tubazioni con montanti verticali.

4. La bollettazione con conta-calorie indiretto dovrà essere calcolata in conformità a

quanto riportato sulla tabella UNI 10200 ediz. Febbr. 2013 tenendo conto dei consumi

“effettivi” per cui non saranno ammessi “coefficienti correttivi”.

5. I millesimi da utilizzare per la ripartizione della quota fissa (calore non voluto), devono

essere calcolati (metodo Legge n°10/91) sulla base dei consumi di “energia termica

consumata annualmente da ciascuna unità immobiliare”, diviso la sommatoria

dell’energia termica consumata da tutte le unità immobiliari costituenti l’edificio. Non è

accettato l’uso dei vecchi millesimi di riscaldamento o ancor meno di proprietà.

6. Sono state fissate le sanzioni da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascuna unità immobiliare nel

caso di mancata installazione entro il 21/12/2016 dei dispositivi di contabilizzazione, ma

anche nel caso di bollettazione non conforme a quanto indicato sulla tabella UNI 10200

ediz. Febbr. 2013 come per esempio l’uso dei vecchi millesimi di riscaldamento o di

proprietà.

7. Durante le ispezioni dell’impianto termico da parte dei funzionari comunali (D.Lgs.

N°74/2013) verrà verificata la presenza dei sistemi di termoregolazione e di

contabilizzazione dei consumi termici, inoltre la medesima verifica verrà fatta dal

“manutentore” in occasione dell’invio telematico del “modello 10” (ex allegato F) al

Catasto Unico Regionale Impianti Termici.

Il D.Lgs. N°102/2014 prescrive la misurazione dei consumi sistematica e individuale in tutti gli

impianti termici condominiale, inoltre ciò vale anche per la bollettazione e fatturazione dei costi

di servizio di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento. In sintesi si tenta di abbattere i

consumi energetici dando responsabilità ai singoli utilizzatori.

ATTIVITÀ PER PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

1. Delibera dell’assemblea condominiale che dovrà nominare il tecnico abilitato affinché

provveda alla progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione.

2. Richiesta delle offerte di fornitura dei dispositivi, oltretutto lo stesso fornitore dovrà

provvedere alla fornitura dei servizi di energia termica, bollettazione, fatturazione e la

fattura singola ad ogni utente.

3. Fare un censimento di ogni singola abitazione affinché si verifichi la predisposizione

architettonica, dei serramenti e di ogni termosifone.

4. Studiare un nuovo prospetto previsionale dei consumi termici e dei nuovi millesimi da

ripartire nella quota fissa.

5. Eseguire la fornitura e la messa in opera dei dispositivi.

6. Collaudare il nuovo sistema.

7. Eseguire la lettura dei consumi a gennaio per informare gli utenti dei primi 3 mesi di

consumi.

8. Come affermato in precedenza, la bollettazione verrà eseguita in conformità alla tabella

UNI 10200 ediz. Febbr.2013.

Le voci 1) e 8) potranno essere elaborate direttamente nel nostro ufficio tecnico e firmate da un

tecnico abilitato.

CONSIDERAZIONI SULLA BOLLETTAZIONE

La bollettazione dei consumi è il documento più importante da allegare al consuntivo annuale dei

costi di gestione del condominio. Infatti è il giustificativo conclusivo del riscaldamento che

implica il 60% dei costi globali dell’edificio. I consumi rilevati dovranno essere verificati in

anticipo rispetto al termine di ogni stagione di erogazione del servizio. I valori ottenuti dal rilievo

dovranno essere confrontati con quelli teorici verificabili sul documento “Diagnosi Energetica”

elaborati precedentemente. Naturalmente bisognerà tenere conto delle condizioni atmosferiche

della stagione rispetto al calcolo della diagnosi. Alla conclusone della diagnosi si dovrà verificare

se il consumo di combustibile (metano o altro) sarà uguale o inferiore a quello riportato dal

calcolo.

I risultati dovranno essere riportati in un verbale di fine stagione con le relative conclusioni del

confronto e alcuni suggerimenti agli utenti per ridurre il consumo energetico verificando

direttamente il sistema o provvedendo a intervenire nell’unità immobiliare per migliorarne

l’isolamento. Per migliorare l’isolamento si consiglia di: provvedere all’isolamento termico della

parete interna con pannelli rigidi da 6-8 cm; isolare le pareti del sottofinestra; isolare i cassonetti

delle tapparelle; sostituire i serramenti con serramenti a doppio vetro con adduzione Uw = 1,6

W/m2°K; inserire fra il muro e il radiatore un pannello isolante riflettente da 1 cm di spessore che

impedirà la dispersione verso l’esterno del calore.

In sintesi è fondamentale che servizio di lettura e bollettazione deve essere eseguita dalla stessa

società che si occupa della gestione dell’impianto termico, che di conseguenza ha seguito i rilevi

periodici ottenendo i dati di diagnosi e per cui potrà elaborare il report energetico di fine anno

offrendo anche consigli per ridurre i consumi.